Saturday, September 4, 2010

O.d.G testamento biologico PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 31 Maggio 2010 08:39



Al :
Presidente del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli

Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli

Oggetto:

Ordine del Giorno per:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITATI

(detto anche testamento biologico o testamento di vita e similari)

Proponenti:

Pier Luigi Zanella, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Cecilia Beconcini

Relatore:

Pier Luigi Zanella


Premesso che:

- Con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere.
- La “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” ( “Living will”) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti già dal 1991 e vige in molti paesi dell’Unione Europea.
- La maggior parte dei Paesi Occidentali, dagli anni Novanta ha legiferato in materia.
- Laddove non operi ancora una legge specifica, esiste tuttavia una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
-La più recente Giurisprudenza di merito considera “idratazione e alimentazione artificiali”, terapie a tutti gli effetti ed in quanto tali suscettibili di rifiuto attraverso dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari.

-Questo principio-guida è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull’argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati sul tema delle scelte di fine vita.
- In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato.
- Parimenti, l’art 13 della Costituzione stessa afferma che “ la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano.
- Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie.

Buona sintesi la propone Dario Franceschini quando afferma che: “lo Stato deve fermarsi fuori dalla stanza di chi vuole lasciarsi morire” che è, in ogni caso, cosa ben diversa dal “farsi morire”

Considerato che:

- la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all’integrità personale);

- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9 che “ i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;

Preso atto che:

- il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato, all’art. 16 che “ il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…”, all’art 35 sancisce che “ il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti …curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.”
Inoltre all’art 38 si afferma che “ il medico deve attenersi,… alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi…Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

Valutato altresì che:
- il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “ … appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina…”.
- Inoltre il CNB stesso specifica che “ le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”.

Considerato che:

- La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: “Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

Considerato inoltre che:

- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano;

- In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici forzati,comprese l’idratazione e l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente.

Considerato che

- in questo scenario, l’Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Tutto ciò premesso,

si impegna Il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
entro 120 giorni dall’approvazione del presente ordine del giorno

1)a predisporre, fatta salval’approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici terapeutici (vedi sentenza n.21748 del 16/10/07 e segg. della Corte di Cassazione sopra citata).

2)ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d’accesso e di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Bagno a Ripoli

3)a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:

A)Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.
B)All’Agenzia Regionale di Sanità’ e all’Assessorato Regionale per il Diritto alla Salute della Regione Toscana, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia.
C)Alla ASL competente per territorio, affinché anch’essa istituisca un registro provvisorio, nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia.
D)Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

Si delega il Segretario Comunale a trasmettere la Delibera al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione, alla Provincia, all’ASL competente per territorio.

Gruppo consiliare Partito Democratico


Bagno a Ripoli 20.5.2010

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Maggio 2010 08:46
 
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